TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione
Art. 27.
(Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004).
Art. 27.
(Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      Identico.

          a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004;

          b) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 882/2004.

      2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura superiore a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004, le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale, ai fini dell'integrale copertura dei costi effettivi del servizio prestato.